L'11 aprile sono stati varati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, in accordo con il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, e dell’Agricoltura, Mario Catania, due schemi di decreti riferiti alle energie rinnovabili. I due provvedimenti, che costituiscono il cosiddetto Quinto Conto Energia, all’esame dell’Autorità dell’Energia e della Conferenza Stato-Regioni, definiscono i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). Il tutto con lo scopo, dichiarato, di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili, fissati per il 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese. Una condizione che, come dichiarato dagli stessi ministeri coinvolti, dovrebbe “ridurre l’impatto sulle bollette di cittadini e imprese”. Allineati all'Europa Il nuovo regime dovrebbe allineare gli incentivi nazionali con quelli definiti ai livelli europei, adeguandoli anche all'andamento dei costi della componentistica che, complice la concorrenza e le economie di scala, sono progressivamente diminuiti nel corso degli anni. Anche per questa ragione, nel documento vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare. Ancora incerte, invece, le date di entrata in vigore delle nuove regole, che scatteranno al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico. Un tetto che, come indicato molto approssimativamente dal Ministero dello Ministro dello Sviluppo Economico, dovrebbe essere raggiunto tra luglio e ottobre. La norma, infine, introduce un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti). “Con questi due decreti– hanno dichiarato i Ministri Catania, Clini e Passera – viene introdotto un sistema di incentivi moderno, europeo ed equo per le tasche dei cittadini e delle imprese. L’energia rinnovabile continua a essere un pilastro fondamentale della nostra strategia, ed è per questo essenziale supportarla in modo efficace, favorendo le fonti verdi che possono sviluppare una filiera industriale e produttiva nazionale. Abbiamo inoltre posto un freno importante alla crescita dei costi energetici per cittadini e imprese. La sostenibilità economica e quella ambientale sono i due cardini su cui il governo intende basare la nuova strategia energetica nazionale in corso di elaborazione”. Quali effetti Le conseguenze di queste scelte appaiono decisamente penalizzanti per il settore fotovoltaico, con tagli agli incentivi stimati mediamente intorno al 35%. In pratica per un impianto da 3 kW, installato sul tetto di un edificio, la tariffa dovrebbe essere di 237 €/Mwh, contro i 352 riconosciuti sinora, ovvero una penalizzazione superiore al 32%. Ancora più significative le riduzioni per gli impianti di maggiori dimensioni, che raggiungeranno il 36% negli impianti da 200 kW sugli edifici. Mentre per gli impianti da oltre 1 MW la riduzione sarà di oltre il 31%. Novità anche per l'ammissione alle tariffe incentivanti, riservate a: a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€; b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€; c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità: a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore; c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; e) impianti ubicati, nell’ordine, in siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di pertinenza di discariche; f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa azienda; g) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; h) impianti realizzati, nell’ordine, su serre, su pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche; i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7; j) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; k) minore potenza dell’impianto; l) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.