In data 29 aprile 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 la legge n.27 del 24 aprile 2020 con la quale è stato convertito in legge il cosiddetto decreto Cura Italia e cioè il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La legge di conversione (n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.20) non ha modificato il contenuto dell’articolo 98 del decreto Cura Italia. Pertanto, le novità in materia di credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari restano le stesse disposte dal decreto Cura Italia, che di seguito riepiloghiamo.
L’articolo 98 del Decreto Legge Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa) ha integrato l’articolo 57-bis del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendo il nuovo comma 1-ter.
L’intervento normativo in commento contiene le seguenti novità:
- limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati nel 2020;
- la comunicazione telematica preventiva degli investimenti effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo compreso tra il 1 e il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate nel periodo tra il 1 e il 31 marzo 2020.
Si evidenzia che:
- per il 2020, il credito d’imposta verrà calcolato sulla base del valore assoluto degli investimenti pubblicitari nella misura unica del 30% e non invece nella misura unica del 75% del valore incrementale degli stessi, così come previsto a regime;
- con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà determinato il tetto di spesa a copertura del credito d’imposta per il 2020, ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017;
- restano valide le norme recate dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 n. 90 recante le modalità ed i criteri per la concessione del contributo.