I CAM edilizia si applicano alle gare per l’affidamento della progettazione e dei lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. I CAM edilizia si applicano anche agli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e a quelli di valore storicoculturale e testimoniale, a meno che i CAM
non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare. In generale, se i CAM sono in contrasto con normative tecniche disettore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve motivare la non applicabilità del CAM e i riferimenti normativi.
Per ogni macrogruppo sono poi indicati i criteri premianti, cioè non obbligatori, che danno diritto a punteggi aggiuntivi. Tra questi c’è la progettazione BIM: nei bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche relative agli aspetti progettuali, dei materiali e del cantiere.
La particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico espressa dai CAM coinvolge anche l'ambito impiantistico, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli impianti di illuminazione, con la conformità alla norma UNI EN 12464-1, e l'inquinamento elettromagnetico degli ambienti interni.